La legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) ha esteso alle cartelle notificate tra il primo gennaio e il 31 marzo 2022 il termine di pagamento di 180 giorni, ampliando l’ambito temporale di applicazione della disposizione già riportata nell’art. 2, DL 146/2021.

Già in precedenza, il decreto Fisco- lavoro, convertito nella legge n. 215/2021, aveva disposto l’allungamento della scadenza di pagamento, da 60 a 180 giorni dalla notifica, delle cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021.

La stessa  norma con la legge di Bilancio 2022, viene applicata alle cartelle notificate nel primo trimestre di quest’anno anno.

Ne consegue che, entro la scadenza di 180 giorni, non decorrono interessi di mora né possono essere adottate misure cautelari o avviate procedure di pignoramento. Resta invece ferma la scadenza della proposizione del ricorso avverso le stesse cartelle (di regola, 60 giorni dalla notifica).

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, inoltre, ha fornito la propria interpretazione sul problema dell’applicazione dell’aggio sulle cartelle in esame. A stretto rigore, infatti, per i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni dalla notifica la misura dell’aggio sale dal 3% al 6%. È però del tutto evidente che, se si concede un maggior termine per effettuare il versamento delle somme dovute, tale raddoppio non può operare, poiché entro la nuova scadenza di 180 giorni non vi è inadempimento da parte del debitore.

L’Agenzia delle Entrate conferma pertanto che su tutti i versamenti effettuati entro il termine prorogato dalla legge l’aggio resta fissato al 3%. Nulla è cambiato dal lato delle somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che devono invece essere versate nei termini ordinari. Così, se si tratta dell’atto impoesattivo originario, il termine coincide con quello della proposizione del ricorso. Se si tratta di un atto impoesattivo “secondario” (emesso ad esempio a seguito di sentenza della Ctp), il termine è sempre e comunque di sessanta giorni dalla notifica. Nei riguardi delle cartelle notificate quest’anno, peraltro, in assenza di modifiche legislative, potranno essere inoltrate istanze di dilazione all’agente della riscossione senza beneficiare delle misure di favore stabilite dalla normativa emergenziale. Questo significa, in concreto, che la causa di decadenza dal beneficio del termine, dal 2022, torna ad essere di cinque rate non pagate.

Inoltre, il limite di debito complessivo al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato difficoltà del debitore diventa di 60.000 euro, il tetto previsto a regime dall’art. 19, DPR 602/1973, in luogo di quello applicabile fino alla fine del 2021, pari a 100.000 euro. È evidente che si impone la proroga di almeno un anno della disciplina emergenziale in materia di rateazioni con l’agente della riscossione, poiché buona parte dei debitori in pratica si è trovata nella situazione di non poter fruire delle previsioni di vantaggio. Tanto, in ragione del fatto che la totalità delle cartelle notificate lo scorso anno scadono nel corso del 2022 e pertanto non vi era ragione per trasmettere apposita istanza di rateazione delle stesse entro il 31 dicembre 2021. Si segnala da ultimo che la proroga dei pagamenti non riguarda invece le ingiunzioni fiscali notificate dai comuni o dai concessionari privati che non si sono avvalsi di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che pertanto dovranno essere pagate entro la scadenza ordinaria di 60 giorni.