Il c.d. “Decreto sostegni bis” ha introdotto nuove agevolazioni  fiscali per l’acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani under 36.

In particolare, sono previste agevolazioni in favore di giovani under 36 per acquisto di prima casa con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Le agevolazioni prevedono l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto per l’acquisto dell’immobile.

Le agevolazioni fiscali si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

I requisiti soggettivi

Le agevolazioni fiscali previste dal decreto sostegni bis si applicano ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato
  2. soggetti che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui

Il limite di età

Il limite di età previsto limita le agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto di compravendita, non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età.

Ad esempio, se un soggetto stipula un atto di acquisto di immobile ad uso abitativo nel mese di novembre 2021 e compie 36 anni di età a dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione fiscale.

 L’ISEE

Il secondo requisito è di carattere economico ed è riferito all’ISEE del soggetto acquirente il cui valore non deve superare i 40.000 euro annui.

L’ISEE ordinario è valido dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre dell’anno cui fa riferimento.

E’ opportuno evidenziare che il “nucleo familiare” che rileva ai fini delle agevolazioni in oggetto è quello costituito dai soggetto componenti la famiglia anagrafica del richiedente.

La sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto e, il richiedente, al momento della stipula dell’atto di acquisto deve dichiarare di possedere un requisito ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Agevolazione prima casa

Il requisito anagrafico under 36 e quello ISEE vanno ad aggiungersi ai requisiti già stabiliti per l’agevolazione “prima casa“.

In particolare, l’acquirente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero,
    nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all’estero, che abbia acquistato l’immobile come “prima casa” sul territorio italiano;
  2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni
    “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Le agevolazioni fiscali

Il decreto sostegni bis prevede, per i soggetti in possesso dei requisiti indicati sopra, agevolazioni fiscali al momento dell’acquisto dell’immobile e in particolare:

  • nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto ad imposta di registro, l’esenzione dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
  • laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA è previsto un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4 per cento

Nell’ipotesi in cui l’immobile sia co-acquistato, il vantaggio fiscale andrà calcolata pro quota in favore dei soli soggetti acquirenti in possesso dei requisiti di legge richiesti.

Insussistenza dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni

In caso di insussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali indicate, è previsto il recupero delle imposte dovute con applicazione degli interessi e con irrogazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda, infine, la decadenza dalle agevolazioni prima casa, questa si verifica nei seguenti casi:

  • dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti;
  • mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
  • alienazione infraquinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno;
  • mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”