La legge di Bilancio 2019 ha introdotto una modifica alla disciplina della vendita diretta da parte dei produttori agricoli, consentendo a questi ultimi di vendere direttamente al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
È quanto prevede il comma 700, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2019 introducendo il comma 1-bis all’articolo 4 del Dlgs 228/2001.
Per effetto della nuova norma è ora possibile cedere ai consumatori finali, oltre ai propri prodotti agricoli, anche prodotti alimentari di terzi appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli prodotti dalla propria Azienda.
La norma mira a superare l’orientamento interpretativo previgente, il quale consentiva all’imprenditore agricolo la possibilità di vendere prodotti agricoli di terzi purché appartenenti esclusivamente allo stesso comparto dei propri.
Per effetto della nuova norma è ora possibile cedere ai consumatori finali, oltre ai propri prodotti agricoli, anche prodotti alimentari di terzi appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli prodotti dalla propria Azienda.
Dal punto di vista fiscale, occorre porre attenzione a che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda sia prevalente rispetto al fatturato proveniente dai prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Inoltre, i redditi generati dalla vendita di prodotti agricoli acquistati presso terzi, generano reddito d’impresa e le vendite devono essere certificate da scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura.