Per le imprese sociali si avvicina la scadenza del termine per adeguare i propri statuti secondo quanto previsto dal testo di riforma del “terzo settore”.
Il D.lgs. 112/2017 prevede infatti che le imprese sociali debbano provvedere entro il termine del 20 gennaio 2019.
Il termine riguarda le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore della riforma (20 luglio 2017).
L’adeguamento potrà essere effettuato attraverso l’assemblea ordinaria, con l’adozione delle nuove disposizioni inderogabili previste dalla riforma (ad esempio l’organo di controllo interno, l’obbligo di coinvolgimento dei lavoratori nelle attività di impresa o le nuove norme in tema di redistribuzione dei lavoratori).

L’adeguamento degli statuti entro il termine del 20 gennaio consente di accedere al procedimento semplificato, attraverso la convocazione dell’assemblea ordinaria, senza necessità di sottostare alle norme per la convocazione dell’assemblea straordinaria.
Sarà comunque necessario rivolgersi ad un notaio per la redazione del verbale di assemblea e ad un professionista per la valutazione dei passi necessari.
In ogni caso, il mancato rispetto del termine del 20 gennaio 2019 non dovrebbe avere conseguenze in termini di perdita della qualifica o cancellazione dal Registro delle Imprese.

L’adeguamento dello statuto entro il termine del 20 gennaio 2019 potrà essere effettuato mediante assemblea ordinaria, senza le formalità previste per l’assemblea straordinaria,
Le cooperative sociali, invece, passeranno automaticamente da onlus ad imprese sociali, attraverso il controllo del ministero dello sviluppo economico ed il registro delle imprese.
Di conseguenza, a differenza delle imprese sociali, le cooperative sociali non sono obbligate a modificare gli statuti, ma nel caso decidano di farlo, non potranno avvalersi della procedura semplificata descritta sopra per le imprese sociali.