La Legge di Bilancio 2023, nell’ambito dei provvedimenti della c.d. “Tregua Fiscale”, ha introdotto una “Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” (commi da 231 a 252) e uno “Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione” (commi da 222 a 230)[1].

  • Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (Rottamazione-quater)

Partendo dall’analisi della definizione agevolata, meglio conosciuta come “Rottamazione-quater”, occorre anzitutto precisare che questa si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Pertanto, l’ambio di applicazione della definizione agevolata è molto ampio sia per periodo temporale di riferimento (2000-2022) sia per i carichi che vi rientrano.

Vi è però un’importante eccezione, infatti il comma 251 prevede espressamente che la definizione dei carichi affidati alla riscossione dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509[2] e 10 febbraio 1996, n. 103[3], potranno essere oggetto di definizione agevolata soltanto qualora detti enti abbiano adottato, entro il 31 gennaio 2023, apposita delibera di adesione, altrimenti restano escluse.

Definito in questo modo qual sia l’ambito di applicazione della rottamazione quater, occorre adesso illustrare le modalità operative di adesione per il contribuente.

Anzitutto, il contribuente che intenda aderire alla rottamazione dovrà, entro il termine perentorio del 30 Aprile 2023, manifestare la propria volontà di aderire alla definizione attraverso una dichiarazione da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione[4].

Il contribuente, nella dichiarazione di adesione di cui sopra, dovrà contemporaneamente indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare i pagamenti, fino ad un massimo di 18 rate, nonché gli eventuali giudizi pendenti relativi agli stessi importi che intende definire.

In quest’ultimo caso, qualora vi fossero giudizi pendenti, il contribuente dovrà, con la stessa dichiarazione di adesione, impegnarsi a rinunciare ai giudizi in essere.

Definito l’ambito di applicazione oggettivo della rottamazione e le modalità di adesione, occorre adesso individuare gli importi che il contribuente dovrà effettivamente pagare.

La rottamazione quater, infatti, consente di corrispondere soltanto le somme dovute a titolo di capitale nonché le spese anticipate dall’agente della riscossione per le eventuali procedure esecutive e per la notificazione delle cartelle.

Il contribuente, pertanto, non dovrà corrispondere:

  • le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora, le c.d. “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio
  • limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, nonché le somme maturate a titolo di aggio. Pertanto, per tutte le sanzioni in parola il contribuente, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell’abbattimento degli interessi, comunque denominati.

Per quanto riguarda tempi e modalità di pagamento, le somme come sopra individuate, potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate, maggiorate del 2% annuo di interesse e così ripartite:

  • la prima e la seconda con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e di importo pari al 10% del totale dovuto;
  • le restanti sedici rate, tutte di pari importo, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, ed il 30 novembre, di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Per quanto riguarda le modalità pratiche di versamento, questo potrà avvenire sia mediante domiciliazione sul conto corrente, sia mediante moduli di pagamento precompilati predisposti dall’agente della riscossione sia, infine, mediante pagamento presso gli sportelli territoriali dell’agente della riscossione.

Una volta definite le modalità di adesione alla rottamazione quater occorre illustrare le conseguenze del mancato pagamento del dovuto da parte del contribuente.

Ebbene, il mancato, il tardivo, o l’insufficiente pagamento, per un periodo superiore a 5 giorni dalla data di scadenza dell’unica rata, nel caso in cui si sia deciso di pagare tutto in unica soluzione, ovvero di una delle rate accordate nell’ipotesi di pagamento rateale, determina l’inefficacia della definizione agevolata.

L’inefficacia della definizione agevolata comporta che, ai sensi del comma 244, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione agevolata.

Allo stesso tempo, i versamenti effettuati dal contribuente resteranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione sarà legittimato a riprendere l’attività per il recupero del credito residuo.

Il mancato adempimento da parte del contribuente non determina invece la preclusione della possibilità di rateizzare il debito ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973[5], in quanto nella disciplina della Legge di Bilancio 2023 non è prevista alcuna preclusione che, invece, si rinveniva nelle precedenti rottamazioni.

È importante evidenziare che, in linea con quanto previsto dalle precedenti normative, la disciplina sulla rottamazione quater non prevede una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi definibili.

Ciò comporta che, soltanto con la presentazione della dichiarazione di adesione da parte del contribuente, troverà applicazione la disciplina prevista dal comma 240 della Legge di Bilancio 2023, in forza del quale:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter[6] e 48-bis[7] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)[8].

Diversamente, con il pagamento della prima (o dell’unica) rata delle somme dovute a titolo di rottamazione, si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, con l’unica eccezione che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 243, lett. b).

Per quanto riguarda gli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione in essere, si evidenzia come a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto.

Alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni precedente sospese per effetto di quanto detto al paragrafo precedente, vengono automaticamente revocate.

Come anticipato sopra, esiste nella disciplina in commento una specifica disposizione, come già previsto nella rottamazione ter, ai sensi della quale il contribuente nella propria dichiarazione di adesione alla rottamazione quater deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi carichi oggetto di definizione agevolata.

Contestualmente, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai medesimi giudizi che, nelle more del pagamento delle somme dovute, il Giudice, a seguito di deposito di copia della dichiarazione di adesione, provvederà a sospendere.

Successivamente, a seguito dell’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e della produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati, il Giudice darà luogo alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

In assenza di effettivo adempimento, invece, il Giudizio riprenderà ad istanza di una delle parti costituite.

Con particolare riferimento al sempre complicato coordinamento tra la normativa tributaria e quella fallimentare, la Legge di Bilancio 2023 stabilisce espressamente (comma 248) che, le somme necessarie per aderire alla definizione agevolata in commento, che siano oggetto di procedura concorsuale nonché’ di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Infine, (comma 245) possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, o di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore. con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

  • Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione

Come detto, oltre alla nuova rottamazione, nella legge di bilancio 2023, è previsto anche un nuovo stralcio dei debiti affidati all’agente della riscossione sulla falsariga, di quelli previsti dall’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018[9] e dall’art. 4, commi 4-9, del d.l. n. 41 di 21 maggio 2021[10].

Tuttavia, diversamente da quanto previsto nelle precedenti disposizioni, nella disciplina in commento vi è un annullamento automatico delle cartelle differenziato a seconda della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’agente della riscossione.

Più in particolare, in forza del comma 222 della Legge di Bilancio 2023, vengono automaticamente annullati i debiti fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ad opera delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Giova precisa che le somme già corrisposte dal contribuente in data anteriore alla data di annullamento dei carichi, cioè il 31 Marzo 2023, restano definitivamente acquisite; la riscossione dei carichi rientranti nello stralcio, invece, è espressamente ed automaticamente sospesa fino alla data di effettivo annullamento.

Restano esclusi dall’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro i debiti relativi a carichi recanti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non investirà le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

Come detto, lo stralcio opera in modo automatico per i crediti affidati alla riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per quanto riguarda gli enti diversi da quelli sopra citati, l’applicazione dello stralcio è rimessa alla volontà dei singoli enti che entro la data del 31 gennaio 2023 potevano deliberare di non aderire e, quindi, di evitare l’annullamento automatico dei carichi.

Infine, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e relativi a debiti di importo residuo fino a euro 1.000, lo stralcio opera esclusivamente per le somme da corrispondere a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano, invece, integralmente dovute.

 

[1] Ad integrazione di quanto scritto nel presente contributo e per gli altri aspetti operativi non affrontati, si rimanda alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023.

[2] Si riporta, di seguito l’elenco degli enti indicati nella “Tabella A” allegata al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:

ELENCO A

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale previdenza e  assistenza  ragionieri  e  periti commerciali.

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del  lavoro (ENPACL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

Ente nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  gli  impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di  spedizione e agenzie marittime.

Istituto nazionale di  previdenza  dirigenti  aziende  industriali (INPDAI).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)”.

[3] Si riporta di seguito l’art. 1 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103:

Art. 1.

 Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti

  1. Il presente decreto legislativo,  in  attuazione  della  delega conferita ai sensi dell’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto  1995, n.  335,  assicura,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  la  tutela previdenziale  obbligatoria  ai  soggetti  che   svolgono   attività autonoma di libera professione senza vincolo  di  subordinazione,  il cui esercizio è  condizionato  all’iscrizione  in  appositi  albi  o elenchi. 
  2. Le norme di cui al  presente  decreto  si  applicano  anche  ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui  al  comma 1,   che   esercitano   attività   libero-professionale,   ancorché’ contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente”.

[4] https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/ambito-di-applicazione/

[5] Si riporta di seguito il testo dell’art. 19 DPR &02/1973

Art. 19. (Dilazione del pagamento).

1.L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente  che dichiara  di  versare   in   temporanea   situazione   di   obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la  ripartizione  del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel  caso in cui le somme iscritte a ruolo,  comprese  in  ciascuna  richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione  può  essere concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di obiettiva difficoltà.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di  cui al comma 1, la dilazione concessa  può  essere  prorogata  una  sola volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di  cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di  cui  al comma  1  e  fino  alla  data  dell’eventuale  rigetto  della  stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla  dilazione  ai  sensi del comma 3:

  1. a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2. b) non possono essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e ipoteche,  fatti  salvi   quelli   già   iscritti   alla   data   di presentazione;
  1. c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater.1. Non può in nessun caso essere  concessa  la  dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata,  ai  sensi  dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla  data  di  accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-quater.2. Il pagamento della prima  rata  determina  l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso  provvedimento  di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1  e  1-bis,  ove  il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e  grave  situazione  di  difficoltà  legata  alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a  centoventi  rate mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si intende per comprovata e grave situazione di  difficoltà  quella  in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire  il pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione ordinario;
  2. b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
  3. In caso  di  mancato  pagamento,  nel  corso  del  periodo  di rateazione, di, anche non consecutive:
  4. a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio   della rateazione;
  5. b) l’intero importo  iscritto  a   ruolo   ancora   dovuto   è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  6. c) il carico non può essere  nuovamente rateizzato.

3-bis. In caso di  provvedimento  amministrativo  o  giudiziale  di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in  relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore  è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse,  le  successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il  debitore può  richiedere  il  pagamento  dilazionato  del   debito   residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge  per  il  periodo  di sospensione, nello stesso  numero  di  rate  non  versate  del  piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o  più carichi non preclude al debitore  la  possibilità  di  ottenere,  ai sensi delle disposizioni del  presente  articolo,  la  dilazione  del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta  la decadenza.

  1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono  nel  giorno  di  ciascun  mese  indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione  ed  il  relativo pagamento può essere effettuato anche  mediante  domiciliazione  sul conto corrente indicato dal debitore”.

[6] Art. 28-ter.  (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta).

  1. 1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo  e,  in caso affermativo, trasmette in via telematica  apposita  segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il  ruolo,  mettendo  a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo  2, comma 1, del decreto del Direttore generale  del  dipartimento  delle entrate del  Ministero  delle  finanze  in  data  1°  febbraio  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  4  febbraio  1999,  le somme da rimborsare.
  1. Ricevuta la segnalazione di cui al  comma  1,  l’agente  della riscossione notifica all’interessato una  proposta  di  compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a  ruolo,  sospendendo l’azione di recupero ed invitando  il  debitore  a  comunicare  entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
  2. In caso  di  accettazione  della  proposta,   l’agente   della riscossione movimenta le somme di cui al comma  1  e  le  riversa  ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  13  aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente  dovuto  a seguito dell’iscrizione a ruolo.
  3. In caso di  rifiuto  della  predetta  proposta  o  di  mancato tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano   gli   effetti   della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della  riscossione  comunica in via telematica all’Agenzia  delle  entrate  che  non  ha  ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
  4. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché’ un rimborso forfetario pari a quello di cui all’art. 24,  comma  1,  del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a  copertura  degli oneri sostenuti  per  la  gestione  degli  adempimenti  attinenti  la proposta di compensazione.
  1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le  specifiche  tecniche  di   trasmissione   dei   flussi informativi previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite  le modalità di movimentazione e  di  rendicontazione  delle  somme  che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché’  le modalità di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese  previsti dal comma 5.

[7] Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui  all’articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a  prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di   effettuare,   a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore  a  cinquemila euro, verificano, anche in via  telematica,  se  il  beneficiario  è inadempiente all’obbligo di versamento derivante  dalla  notifica  di una o più cartelle di pagamento per un  ammontare  complessivo  pari almeno a tale importo  e,  in  caso  affermativo,  non  procedono  al pagamento e segnalano la  circostanza  all’agente  della  riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio  dell’attività  di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  La  presente  disposizione non si applica alle  aziende  o  società  per  le  quali  sia  stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo  12-sexies del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della  legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto  nonché’  ai risparmiatori di cui  all’articolo  1,  comma  494,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un  pregiudizio  ingiusto  da parte di banche e loro controllate  aventi  sede  legale  in  Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre  2015 e prima del 16 gennaio 2018. (94)
  1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n.  400,  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione  delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo  di  cui  al  comma  1  può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio,  ovvero diminuito.

[8] Art. 54 (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

  1. 1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro  per semplificazione e la pubblica amministrazione del  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno  2015,  nel caso  di  definizione  agevolata  di  debiti  contributivi  ai  sensi dell’articolo  6,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,      193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225, è rilasciato, a seguito della presentazione da  parte  del  debitore della dichiarazione di volersi avvalere  della  suddetta  definizione agevolata effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato articolo 6, ricorrendo gli altri  requisiti  di  regolarità  di  cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
  1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di  una  rata  di  quelle  in  cui  è  stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai  fini  della  predetta definizione agevolata, tutti i  DURC  rilasciati  in  attuazione  del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare  versamento delle  rate  accordate.  I  medesimi  Enti   provvedono   a   rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line”  l’elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
  1. I soggetti che hanno  richiesto  la  verifica  di  regolarità contributiva e i soggetti i  cui  dati  siano  stati  registrati  dal servizio “Durc On Line”  in  sede  di  consultazione  del  DURC  già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali  il  DURC  è richiesto.
  1. Le Amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono all’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

[9] Art. 4 (Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della riscossione dal 2000 al 2010)

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di  capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti  alle  cartelle  per  le quali è già intervenuta la richiesta di cui  all’articolo  3,  sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico, senza  oneri  amministrativi  a   carico   dell’ente   creditore,   e dell’eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l’agente della riscossione trasmette  agli  enti  interessati  l’elenco  delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in conformità alle  specifiche  tecniche  di  cui  all’allegato  1  del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze  del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  22 giugno 2015. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all’articolo  1, comma  529,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Gli  enti creditori,  sulla  base  dell’elenco  trasmesso   dall’agente   della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili  entro  la  data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti  negativi già nel corso della gestione e vincolando allo  scopo  le  eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
  1. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;  b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del  presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi  per  altri  debiti eventualmente inclusi nella definizione  agevolata  anteriormente  al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza  anche  di  questi  ultimi,   sono   rimborsate,   ai   sensi dell’articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del   decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112.  A  tal  fine,  l’agente  della riscossione presenta all’ente  creditore  richiesta  di  restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate  ai  sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999.  In caso di mancata  erogazione  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare  il relativo importo con le somme da riversare.
  1. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote  annullate  ai  sensi  del  comma  1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle  spese  maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente  della  riscossione presenta,  entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base  dei   crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere  a  carico  del bilancio dello Stato.  Per  i  restanti  carichi  tale  richiesta  è presentata al singolo ente creditore, che  provvede  direttamente  al rimborso,  fatte  salve  anche  in  questo  caso   le   anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio, del 26 maggio  2014,  e  all’imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa all’importazione.

[10] “4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a  5.000  euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli  agenti  della riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2010,  ancorché’ ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del  decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis  del  decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno  conseguito, nel periodo d’imposta 2019,  un  reddito  imponibile  ai  fini  delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti  diversi  dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in  corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai  fini  delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

  1. Con decreto del Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui  al  comma  4 del presente articolo, del relativo  discarico  e  della  conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti  creditori.  Per gli enti di cui all’articolo 2  del  decreto  legislativo  23  giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui  al  precedente  periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei  residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo  la  facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo  in  non  più  di  dieci annualità  a  decorrere  dall’esercizio  finanziario   in   cui   è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,  comma  529,  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228. Restano  definitivamente  acquisite  le  somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
  1. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale  di  cui  al comma 5 è sospesa la  riscossione  di  tutti  i  debiti  di  importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a 5.000  euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi   per   ritardata iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai  singoli  carichi affidati agli agenti della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  2. Per il rimborso delle spese  di  notifica  della  cartella  di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché’ di quelle per le procedure esecutive, relative alle  quote,  erariali  e non,  diverse  da  quelle  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,   del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del  comma 4 del presente articolo, l’agente della riscossione  presenta,  entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto  dal  comma  5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal  proprio bilancio  al  31  dicembre  2020,  e  fatte  salve  le  anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri  a  carico  del bilancio dello Stato,  in  due  rate,  la  prima,  di  ammontare  non inferiore al 70% del totale, scadente  il  31  dicembre  2021,  e  la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
  1. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge  n.  119  del  2018.  Il rimborso, a favore dell’agente  della  riscossione,  delle  spese  di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del  decreto-legge  n.  119 del 2018, e non ancora saldate alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto è effettuato in un numero  massimo  di  venti  rate annuali di  pari  importo,  con  oneri  a  carico  del  singolo  ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato  entro il 31 dicembre  2021  e,  a  tal  fine,  l’agente  della  riscossione presenta apposita richiesta all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio  bilancio  al  31 dicembre 2020.
  2. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si  applicano  ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma  16,  lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018,  nonché’  alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,  paragrafo  1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.