La Legge di Bilancio 2023, nell’ambito dei provvedimenti della c.d. “Tregua Fiscale”, ha introdotto una “Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” (commi da 231 a 252) e uno “Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione” (commi da 222 a 230)[1].
- Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (Rottamazione-quater)
Partendo dall’analisi della definizione agevolata, meglio conosciuta come “Rottamazione-quater”, occorre anzitutto precisare che questa si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Pertanto, l’ambio di applicazione della definizione agevolata è molto ampio sia per periodo temporale di riferimento (2000-2022) sia per i carichi che vi rientrano.
Vi è però un’importante eccezione, infatti il comma 251 prevede espressamente che la definizione dei carichi affidati alla riscossione dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509[2] e 10 febbraio 1996, n. 103[3], potranno essere oggetto di definizione agevolata soltanto qualora detti enti abbiano adottato, entro il 31 gennaio 2023, apposita delibera di adesione, altrimenti restano escluse.
Definito in questo modo qual sia l’ambito di applicazione della rottamazione quater, occorre adesso illustrare le modalità operative di adesione per il contribuente.
Anzitutto, il contribuente che intenda aderire alla rottamazione dovrà, entro il termine perentorio del 30 Aprile 2023, manifestare la propria volontà di aderire alla definizione attraverso una dichiarazione da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione[4].
Il contribuente, nella dichiarazione di adesione di cui sopra, dovrà contemporaneamente indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare i pagamenti, fino ad un massimo di 18 rate, nonché gli eventuali giudizi pendenti relativi agli stessi importi che intende definire.
In quest’ultimo caso, qualora vi fossero giudizi pendenti, il contribuente dovrà, con la stessa dichiarazione di adesione, impegnarsi a rinunciare ai giudizi in essere.
Definito l’ambito di applicazione oggettivo della rottamazione e le modalità di adesione, occorre adesso individuare gli importi che il contribuente dovrà effettivamente pagare.
La rottamazione quater, infatti, consente di corrispondere soltanto le somme dovute a titolo di capitale nonché le spese anticipate dall’agente della riscossione per le eventuali procedure esecutive e per la notificazione delle cartelle.
Il contribuente, pertanto, non dovrà corrispondere:
- le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora, le c.d. “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio
- limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, nonché le somme maturate a titolo di aggio. Pertanto, per tutte le sanzioni in parola il contribuente, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell’abbattimento degli interessi, comunque denominati.
Per quanto riguarda tempi e modalità di pagamento, le somme come sopra individuate, potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate, maggiorate del 2% annuo di interesse e così ripartite:
- la prima e la seconda con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e di importo pari al 10% del totale dovuto;
- le restanti sedici rate, tutte di pari importo, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, ed il 30 novembre, di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Per quanto riguarda le modalità pratiche di versamento, questo potrà avvenire sia mediante domiciliazione sul conto corrente, sia mediante moduli di pagamento precompilati predisposti dall’agente della riscossione sia, infine, mediante pagamento presso gli sportelli territoriali dell’agente della riscossione.
Una volta definite le modalità di adesione alla rottamazione quater occorre illustrare le conseguenze del mancato pagamento del dovuto da parte del contribuente.
Ebbene, il mancato, il tardivo, o l’insufficiente pagamento, per un periodo superiore a 5 giorni dalla data di scadenza dell’unica rata, nel caso in cui si sia deciso di pagare tutto in unica soluzione, ovvero di una delle rate accordate nell’ipotesi di pagamento rateale, determina l’inefficacia della definizione agevolata.
L’inefficacia della definizione agevolata comporta che, ai sensi del comma 244, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione agevolata.
Allo stesso tempo, i versamenti effettuati dal contribuente resteranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione sarà legittimato a riprendere l’attività per il recupero del credito residuo.
Il mancato adempimento da parte del contribuente non determina invece la preclusione della possibilità di rateizzare il debito ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973[5], in quanto nella disciplina della Legge di Bilancio 2023 non è prevista alcuna preclusione che, invece, si rinveniva nelle precedenti rottamazioni.
È importante evidenziare che, in linea con quanto previsto dalle precedenti normative, la disciplina sulla rottamazione quater non prevede una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi definibili.
Ciò comporta che, soltanto con la presentazione della dichiarazione di adesione da parte del contribuente, troverà applicazione la disciplina prevista dal comma 240 della Legge di Bilancio 2023, in forza del quale:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter[6] e 48-bis[7] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)[8].
Diversamente, con il pagamento della prima (o dell’unica) rata delle somme dovute a titolo di rottamazione, si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, con l’unica eccezione che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 243, lett. b).
Per quanto riguarda gli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione in essere, si evidenzia come a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto.
Alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni precedente sospese per effetto di quanto detto al paragrafo precedente, vengono automaticamente revocate.
Come anticipato sopra, esiste nella disciplina in commento una specifica disposizione, come già previsto nella rottamazione ter, ai sensi della quale il contribuente nella propria dichiarazione di adesione alla rottamazione quater deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi carichi oggetto di definizione agevolata.
Contestualmente, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai medesimi giudizi che, nelle more del pagamento delle somme dovute, il Giudice, a seguito di deposito di copia della dichiarazione di adesione, provvederà a sospendere.
Successivamente, a seguito dell’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e della produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati, il Giudice darà luogo alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
In assenza di effettivo adempimento, invece, il Giudizio riprenderà ad istanza di una delle parti costituite.
Con particolare riferimento al sempre complicato coordinamento tra la normativa tributaria e quella fallimentare, la Legge di Bilancio 2023 stabilisce espressamente (comma 248) che, le somme necessarie per aderire alla definizione agevolata in commento, che siano oggetto di procedura concorsuale nonché’ di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
Infine, (comma 245) possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, o di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore. con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
- Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione
Come detto, oltre alla nuova rottamazione, nella legge di bilancio 2023, è previsto anche un nuovo stralcio dei debiti affidati all’agente della riscossione sulla falsariga, di quelli previsti dall’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018[9] e dall’art. 4, commi 4-9, del d.l. n. 41 di 21 maggio 2021[10].
Tuttavia, diversamente da quanto previsto nelle precedenti disposizioni, nella disciplina in commento vi è un annullamento automatico delle cartelle differenziato a seconda della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’agente della riscossione.
Più in particolare, in forza del comma 222 della Legge di Bilancio 2023, vengono automaticamente annullati i debiti fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ad opera delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Giova precisa che le somme già corrisposte dal contribuente in data anteriore alla data di annullamento dei carichi, cioè il 31 Marzo 2023, restano definitivamente acquisite; la riscossione dei carichi rientranti nello stralcio, invece, è espressamente ed automaticamente sospesa fino alla data di effettivo annullamento.
Restano esclusi dall’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro i debiti relativi a carichi recanti:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non investirà le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.
Come detto, lo stralcio opera in modo automatico per i crediti affidati alla riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per quanto riguarda gli enti diversi da quelli sopra citati, l’applicazione dello stralcio è rimessa alla volontà dei singoli enti che entro la data del 31 gennaio 2023 potevano deliberare di non aderire e, quindi, di evitare l’annullamento automatico dei carichi.
Infine, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e relativi a debiti di importo residuo fino a euro 1.000, lo stralcio opera esclusivamente per le somme da corrispondere a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano, invece, integralmente dovute.
[1] Ad integrazione di quanto scritto nel presente contributo e per gli altri aspetti operativi non affrontati, si rimanda alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023.
[2] Si riporta, di seguito l’elenco degli enti indicati nella “Tabella A” allegata al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
“ELENCO A
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)”.
[3] Si riporta di seguito l’art. 1 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103:
“Art. 1.
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
- Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi.
- Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché’ contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente”.
[4] https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/ambito-di-applicazione/
[5] Si riporta di seguito il testo dell’art. 19 DPR &02/1973
“Art. 19. (Dilazione del pagamento).
1.L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
- In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di, anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
- Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore”.
[6] Art. 28-ter. (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta).
- 1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
- Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
- In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
- In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
- All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché’ un rimborso forfetario pari a quello di cui all’art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché’ le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.
[7] Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonché’ ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. (94)
- Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
[8] Art. 54 (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- 1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
- I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio “Durc On Line” in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.
- Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[9] Art. 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)
- I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
- Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
- Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
[10] “4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
- Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
- Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
- Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché’ di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
- Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell’agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l’agente della riscossione presenta apposita richiesta all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
- Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.