La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha presentato la bozza di riforma della giustizia civile ampiamente annunciata nelle settimane scorse.
La giustizia, infatti, ha ricoperto una parte centrale del cosiddetto “Recovery Plan”, nel quale sono previste diverse misure di riforma della giustizia, sia civile che penale, nella consapevolezza che soltanto una giustizia efficiente potrà contribuire alla ripresa dell’Italia nel post-pandemia.
Mediazione rafforzata
La riforma prevede prima di tutto il potenziamento della mediazione che sarà incentivata sul piano fiscale e, nella sua versione obbligatoria, viene estesa ai contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura.
Per incentivare l’effettiva partecipazione delle parti alla procedura di mediazione (forti dei dati che testimoniano un buon successo quando le parti si presentano davanti al mediatore), si prevede che, quando il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se le parti si presentano personalmente al primo incontro davanti al mediatore e detto incontro si conclude senza l’accordo.
Giudici di pace, competenza da rivedere
Quanto alla competenza dei giudici di pace, l’innalzamento è già previsto dal decreto legislativo del 2017 che non è ancora in vigore, ma in discussione c’è l’intera riforma della magistratura onoraria, i cui contenuti dovranno essere definiti dalla commissione ministeriale da poco costituita.
Rito accelerato
Sul rito davanti al giudice unico, che rappresenta la maggior parte dei casi, l’obiettivo è quello di arrivare alla prima udienza di comparizione con la causa già istruita per evitare che, come avviene oggi, la prima udienza si risolva in una semplice concessione dei termini.
Pertanto, l’atto di citazione dovrà contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico, per rendere più agevole e comprensibile posizione e richieste. L’attore dovrà indicare, a pena di decadenza, già in atto di citazione, i mezzi di prova che intende utilizzare e i documenti che offre in comunicazione. Nell’atto di citazione, poi, l’avviso al convenuto che la sua contumacia avrà come conseguenza la non contestazione dei fatti posti alla base della domanda, se si controverte su diritti disponibili.
Il convenuto, a sua volta, ha non soltanto l’onere di prendere posizione sui fatti posti dall’attore, ma anche, a pena di decadenza, di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili di ufficio e di provvedere alla chiamata in causa di terzi, e di indicare i mezzi di prova e i relativi documenti che li corroborano. Spazio poi all’utilizzo del rito sommario di cognizione quando i fatti di causa sono tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basa su prova documentale o di pronta soluzione o richiede un’attività istruttoria non complessa.
Procedimento sommario
Nel corso del giudizio di primo grado, ma solo su diritti disponibili, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, il giudice potrà, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest’ultima è manifestamente infondata oppure se è omessa o risulta assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda o assente l’esposizione dei fatti.
Videoudienze
Consolidato poi l’utilizzo di quanto sperimentato nella fase di emergenza Covid, con il giudice che potrà disporre la trattazione della causa sia con collegamenti video sia in forma solo scritta. Resta salva però la possibilità per le parti di opporsi.