Il danno cagionato da buche del manto stradale di proprietà comunale, integra una responsabilità ex art. 2051 c.c., salva la prova liberatoria del caso fortuito.
A stabilirlo una recente sentenza del Tribunale di Como, al termine di un’azione giudiziaria proposta dalla danneggiata nei confronti del Comune, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
L’attrice ha esposto in giudizio di essere rimasta incastrata con le ruote della carrozzina motorizzata sulla quale è costretta a causa di una malattia invalidante, in una buca stradale non visibile in quanto completa ricoperta di acqua.
L’attrice restava intrappolata tra la pedana e la ruota anteriore della carrozzina, riportando danni di varia natura.
Il Comune si costituiva in giudizio, respingendo la richiesta di risarcimento danni ed eccependo il concorso di colpa dell’attrice.
Il Tribunale di Como ha accolto la domanda di risarcimento del danno, inquadrando la responsabilità del Comune nell’ambito della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
Tale norma, come è noto, assolve allo scopo di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una cattiva gestione da parte del custode.
La giurisprudenza della Cassazione, in tema di danno cagionato da dissesti del manto stradale in custodia del Comune, ha affermato con chiarezza che l’ente pubblico ha una presunzione di responsabilità a proprio carico che può essere superata soltanto con la prova contraria del fatto fortuito.
In altre parole, l’ente comunale si presume responsabile ex art. 2051 c.c., salvo che fornisca la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile.
Nel caso in oggetto, dall’istruttoria processuale è emerso che la buca del manto stradale fosse coperta da uno strato di acqua tale da renderla invisibile, escludendo quindi il concorso di colpa dell’attrice.
Il Comune non ha invece fornito la prova dell’esistenza del fatto fortuito e pertanto resta a suo carico la responsabilità per l’evento lesivo occorso all’attrice.