Il tetto di circa mille euro a passeggero (“mille diritti speciali di prelievo”) previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, per il risarcimento danni dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte della compagnia aerea è comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.
Il fatto che nel bagaglio fossero contenuti beni di particolare valore morale, affettivo o artistico del contenuto del bagaglio non può quindi essere liquidato separatamente.
A ribadirlo, è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza 4996/2019, con la quale ha respinto il ricorso di un registra italiano che nel bagaglio smarrito aveva inserito l’opera da presentare ad un’importante festival del cinema internazionale, e che chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello, ritenendo che questa avesse correttamente applicato la nozione di danno di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal, con la conseguenza che, per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria, sarebbe stata necessaria “la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero”, e il conseguente pagamento di una tariffa supplementare.
I passeggeri hanno la possibilità di tutelarsi rilasciando apposita dichiarazione di interesse al momento della consegna dei bagagli alla compagnia aerea, oppure dimostrando che sussistono le condizioni particolari che rendono inapplicabile la limitazione della responsabilità della compagnia aerea.
Secondo la Cassazione, detto sistema costituisce un corretto equilibrio dei diritti dei passeggeri e delle compagni aeree: da un lato, vi è un meccanismo che consente di tutelare le compagnie aeree dalle richieste, da parte dei passeggeri, di illimitati risarcimenti non patrimoniali derivanti dallo smarrimento dei bagagli; dall’altro i passeggeri hanno la possibilità di tutelarsi rilasciando apposita dichiarazione di interesse al momento della consegna dei bagagli alla compagnia aerea, oppure dimostrando che sussistono le condizioni particolari che rendono inapplicabile la limitazione della responsabilità della compagnia aerea.